“Mantenimento” è la parola che tutti usano, ma dietro ci sono tre assegni diversi, con regole, criteri e perfino tassazione diversi: il mantenimento per i figli, il mantenimento per il coniuge separato e l’assegno divorzile per l’ex coniuge. Confonderli porta ad aspettative sbagliate — e a errori nella dichiarazione dei redditi che costano cari.
I tre assegni a confronto
| Mantenimento figli | Mantenimento coniuge (separazione) | Assegno divorzile | |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Art. 337-ter c.c. | Art. 156 c.c. | Art. 5 L. 898/1970 |
| A chi spetta | Sempre ai figli (anche maggiorenni non autosufficienti) | Al coniuge senza adeguati redditi propri, se non c’è addebito a suo carico | All’ex coniuge privo di mezzi adeguati che non può procurarseli per ragioni oggettive |
| Criterio | Tenore di vita del figlio, tempi di permanenza, risorse di entrambi | Tenore di vita matrimoniale (in linea di massima) | Criterio composito: autosufficienza + funzione compensativa (SS.UU. 18287/2018) |
| Tassazione per chi lo riceve | Non tassato | Tassato come reddito (IRPEF) | Tassato come reddito (IRPEF) |
| Deducibilità per chi lo versa | Non deducibile | Deducibile dal reddito | Deducibile dal reddito (se periodico) |
Il mantenimento per i figli: come si calcola davvero
Non esiste una tabella nazionale obbligatoria. Il giudice (o l’accordo) considera:
- le esigenze attuali del figlio e il tenore di vita goduto durante la convivenza;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi e la valenza dei compiti di cura assunti.
Alcuni tribunali usano prassi orientative (in passato, parametri tipo 25% del reddito per un figlio, intorno al 40% per due), ma sono indicazioni, non legge. Il mantenimento dura finché il figlio non è economicamente autosufficiente — non si interrompe automaticamente a 18 anni.
L’assegno al coniuge separato
Durante la separazione il matrimonio esiste ancora: resta il dovere di assistenza materiale. Il coniuge cui non è addebitata la separazione e che non ha redditi adeguati a mantenere un tenore di vita analogo a quello matrimoniale può ottenere un assegno. Conta la disparità economica concreta: durata del matrimonio, capacità lavorativa, età, contributo dato alla famiglia.
L’assegno divorzile dopo le Sezioni Unite 2018
Con il divorzio cambia tutto. La storica sentenza Cassazione SS.UU. 18287/2018 ha superato il criterio del “tenore di vita matrimoniale”: l’assegno divorzile oggi ha natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. In pratica il giudice valuta:
- se l’ex coniuge richiedente ha mezzi adeguati o può procurarseli;
- se lo squilibrio economico deriva da scelte condivise durante il matrimonio — tipicamente chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia;
- la durata del matrimonio, l’età, il contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro.
Tradotto: il matrimonio breve senza figli e senza sacrifici professionali difficilmente genera un assegno divorzile. Vent’anni di matrimonio in cui uno ha cresciuto i figli rinunciando al lavoro, sì.
Una tantum: la liquidazione in unica soluzione
L’assegno divorzile può essere sostituito, su accordo e con valutazione di equità del tribunale, da una corresponsione in unica soluzione (art. 5, comma 8, L. 898/1970). Vantaggi: chiude per sempre la partita (nessuna revisione futura, niente reversibilità, niente quota TFR). Attenzione fiscale: l’una tantum non è deducibile per chi la versa e non è tassata per chi la riceve.
Revisione: gli assegni non sono per sempre uguali
Sia il mantenimento che l’assegno divorzile possono essere modificati se cambiano le circostanze: perdita del lavoro, nuova convivenza del beneficiario (che per la giurisprudenza recente incide sull’assegno divorzile — Cass. SS.UU. 32198/2021), nascita di altri figli, pensionamento. Serve un ricorso di modifica delle condizioni: nulla cambia automaticamente.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Codice civile, artt. 156, 337-ter
- Legge 898/1970, art. 5 (assegno divorzile)
- Cass. Sezioni Unite 18287/2018 (criteri dell’assegno divorzile)
- Cass. Sezioni Unite 32198/2021 (nuova convivenza e assegno divorzile)
- TUIR (D.P.R. 917/1986), artt. 10 e 50 (deducibilità e tassazione degli assegni periodici al coniuge)
Domande frequenti
Devo dichiarare nel 730 il mantenimento che ricevo per i figli?
No: la quota destinata ai figli non è reddito imponibile. L’assegno per il coniuge/ex coniuge invece sì. Se il provvedimento indica una cifra unica senza distinguere, si presume destinata ai figli al 50%.
Ho perso il lavoro: posso smettere di pagare il mantenimento?
No, non unilateralmente: l’obbligo resta finché un giudice non lo modifica. Smettere di pagare espone a precetto, pignoramento e al reato dell’art. 570-bis c.p. Va depositato subito un ricorso di modifica.
Se il mio ex va a convivere con un’altra persona, l’assegno divorzile sparisce?
La convivenza stabile incide: secondo le Sezioni Unite 32198/2021 fa venir meno la componente assistenziale, ma può residuare una componente compensativa per i sacrifici fatti durante il matrimonio. Serve comunque un ricorso.
Il mantenimento dei figli finisce a 18 anni?
No. Continua finché il figlio non raggiunge l’autosufficienza economica (o non la raggiunge per sua colpevole inerzia, valutata con più severità dopo i 30 anni dalla giurisprudenza recente).
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