L’ADI — Assegno di Inclusione — richiede cinque anni di residenza in Italia di cui almeno due continuativi. Per molti cittadini stranieri questa soglia è un ostacolo reale. Ma ci sono eccezioni che poche persone conoscono, e situazioni in cui il requisito non si applica come sembra.
La regola generale: 5 anni di residenza, 2 continuativi
Il D.L. 48/2023 che ha istituito l’ADI prevede che il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Questo requisito vale per tutti — italiani e stranieri — ma nella pratica colpisce soprattutto i cittadini stranieri che sono arrivati più di recente.
Attenzione: “residenza” ai fini ADI significa residenza anagrafica certificata, non semplice presenza nel territorio. I periodi di soggiorno irregolare non contano. I periodi con permesso di soggiorno regolare e iscrizione anagrafica sì.
L’eccezione per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale
I cittadini stranieri con status di rifugiato o protezione sussidiaria riconosciuti in Italia sono equiparati ai cittadini italiani per l’accesso alle prestazioni sociali — incluso l’ADI. Il requisito dei 5 anni di residenza non si applica a loro: possono accedere all’ADI dal momento del riconoscimento della protezione internazionale, purché abbiano i requisiti economici e la componente fragile nel nucleo.
Questa equiparazione deriva dalla Direttiva UE 2011/95 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE — che ha chiarito che i rifugiati devono avere accesso alle prestazioni sociali alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro ospitante.
L’eccezione per i familiari di cittadini UE
I cittadini extracomunitari familiari di cittadini UE (coniuge, figli, genitori a carico) che esercitano il diritto di libera circolazione in Italia godono di diritti equiparati ai cittadini UE — e tendenzialmente agli italiani — per l’accesso alle prestazioni sociali. Il requisito dei 5 anni può non applicarsi nella stessa misura. La situazione va verificata caso per caso con uno sportello immigrazione.
L’eccezione per gli apolidi
Gli apolidi riconosciuti in Italia (persone senza cittadinanza di nessun paese) sono equiparati ai cittadini italiani per l’accesso alle prestazioni sociali dalla Convenzione del 1954 sullo status degli apolidi — ratificata dall’Italia. Il requisito dei 5 anni non si applica.
Cosa fare se il requisito non è ancora maturato
Se non si hanno ancora i 5 anni di residenza, esistono altre misure di sostegno al reddito a livello regionale e comunale che hanno requisiti di residenza più brevi. Alcune Regioni hanno mantenuto forme di reddito di inclusione regionale accessibili anche con meno anni di residenza. Il patronato o lo sportello sociale del Comune possono orientare verso le misure disponibili localmente.
Leggi anche: Il cittadino extracomunitario e l’indennità di accompagnamento — Permesso di soggiorno e disabilità — Anziano straniero non autosufficiente.
Fonti: D.L. 48/2023 conv. L. 85/2023 (ADI e requisito residenza); Dir. UE 2011/95 (protezione internazionale e prestazioni sociali); Convenzione ONU 1954 sugli apolidi; D.Lgs. 251/2007 (rifugiati in Italia). Articolo informativo. Aggiornato giugno 2026.
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