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Accordo per lasciare l’azienda: cosa controllare prima di firmare

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Ti propongono di “chiudere in modo consensuale”. Magari con un incentivo, magari con la frase “è la soluzione migliore per tutti”. Ti danno poco tempo per decidere. Prima di firmare c’è una cosa che spesso nessuno ti dice: se lasci il lavoro con un accordo, la NASpI di regola non ti spetta.

Questa guida spiega la differenza tra accordo, dimissioni e licenziamento, quando la NASpI fa eccezione, come deve essere firmato l’accordo e cosa controllare prima. Riguarda i lavoratori del settore privato. Le regole su questi temi cambiano di rado, ma possono cambiare: in fondo trovi la data dell’ultima verifica.

La risposta, subito

  • Un accordo per lasciare l’azienda non è un licenziamento. Per l’INPS è una cessazione volontaria, come le dimissioni, e di regola non dà diritto alla NASpI.
  • Le eccezioni sono poche e precise. Se firmi fuori da quei casi, rischi di non avere la NASpI e, se ti era stata pagata per errore, di doverla restituire.
  • L’accordo deve avere la forma giusta. Per far cessare il rapporto serve la procedura telematica oppure una sede protetta (per esempio sindacato o Ispettorato). Un foglio firmato in ufficio non basta.
  • Non firmare sul momento. Chiedi il testo scritto, un prospetto delle somme e il tempo per farlo leggere.
Il punto che costa di più.
Un incentivo, anche generoso, può non valere la NASpI che perdi. Prima di accettare confronta le due cose: quanto ricevi con l’accordo e quanto potresti ricevere di indennità di disoccupazione se il rapporto finisse in un altro modo. Per calcolare la seconda cifra puoi usare il calcolatore NASpI.

Accordo, dimissioni, licenziamento: cosa cambia per la NASpI

La NASpI è pensata per chi perde il lavoro in modo involontario. Per questo il modo in cui finisce il rapporto conta più di quanto sembri.

Come finisce il rapportoNASpI?
LicenziamentoIn linea di principio sì, se ci sono gli altri requisiti. Vale anche se accetti l’offerta di conciliazione prevista dalla legge
Dimissioni volontarieDi regola no, con eccezioni (vedi la guida sul falso mito delle dimissioni)
Dimissioni per giusta causaSì, se ci sono gli altri requisiti (vedi dimissioni per giusta causa e NASpI)
Risoluzione consensuale (l’accordo)Di regola no, salvo i casi previsti dalla legge e dalla prassi INPS

In tutti i casi servono comunque i requisiti ordinari della NASpI (contributi e giornate di lavoro). Se vuoi controllarli, trovi la guida e il calcolatore sul sito.

Quando la NASpI spetta anche dopo un accordo

Le eccezioni alla regola, per come risultano dalla legge e dalle indicazioni INPS, sono due, e riguardano la risoluzione consensuale:

  1. La procedura di conciliazione dell’art. 7 della legge 604/1966. È la procedura che il datore avvia davanti all’Ispettorato del lavoro quando intende licenziare per motivi economici. Se in quella sede si arriva a una risoluzione consensuale, la NASpI può spettare. La procedura si applica però solo in certi casi: motivi economici, aziende di una certa dimensione e, di norma, lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Per gli altri valgono regole diverse.
  2. Il rifiuto di un trasferimento molto lontano. Secondo l’INPS, se il lavoratore rifiuta di essere trasferito in un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza, o raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici, e il rapporto finisce con una risoluzione consensuale, la NASpI può spettare (messaggio INPS 369/2018, richiamato dalla circolare INPS 98/2025).

Fuori da questi casi, un accordo per andartene, anche con un incentivo, di regola non dà diritto alla NASpI.

Perché non conviene “sperare che passi”

Può capitare che la NASpI venga pagata a chi ha firmato un accordo fuori dai casi previsti, e che l’INPS la richieda indietro in un secondo momento. È quello che è successo nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026: un lavoratore aveva ottenuto la NASpI dopo una risoluzione consensuale raggiunta in sede conciliativa, l’INPS ne aveva chiesto la restituzione e la Corte ha dato ragione all’INPS. Il principio ribadito è che le eccezioni alla regola sono tassative e non si estendono ad altri casi per analogia. Se l’INPS ti ha già negato o revocato la NASpI, o ne chiede la restituzione, leggi la guida su NASpI negata o revocata: come contestare l’INPS.

Un punto importante, quindi: firmare in sede protetta non basta a garantire la NASpI. La sede protetta serve a rendere l’accordo valido e difficilmente contestabile. Il diritto alla NASpI dipende invece dal fatto che l’accordo rientri in uno dei casi previsti.

Come deve essere firmato l’accordo

L’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche, su moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro. Fanno eccezione, tra le altre, le conciliazioni concluse nelle sedi protette.

In pratica: la cessazione del rapporto richiede o il modulo telematico, o una sede protetta. Un foglio firmato in ufficio, da solo, non è sufficiente per far cessare il rapporto. Ma può contenere cose che ti vincolano, come rinunce, impegni o dichiarazioni, e che potrebbero essere fatte valere in seguito. Per questo non lo si firma sul momento.

Sulle rinunce contenute nell’accordo, e sui sei mesi per impugnarle quando non sono state fatte in sede protetta, trovi i dettagli nella guida HR ti chiede di firmare subito.

Cosa controllare nell’accordo
  • la data in cui il rapporto cessa e come viene formalizzata la cessazione (modulo telematico o sede protetta);
  • l’importo dell’incentivo, e se è indicato lordo o netto;
  • se vengono elencate le altre somme che ti spettano: TFR, ferie e permessi non goduti, ratei delle mensilità aggiuntive, eventuale preavviso. L’incentivo dovrebbe aggiungersi a queste somme, non sostituirle;
  • la clausola con cui dichiari di non avere altro da pretendere (rinuncia generale);
  • eventuali rinunce a contestare il modo in cui finisce il rapporto;
  • i patti aggiuntivi: non concorrenza, riservatezza, divieto di parlar male dell’azienda;
  • come e quando ti verrà pagato quanto previsto;
  • come viene descritta la cessazione: la qualificazione conta per l’INPS.

Se la proposta arriva dopo una contestazione o pressioni

Capita che la proposta arrivi dopo una contestazione disciplinare, un cambio di mansioni o dei “consigli” ad andarsene. Il fatto di sentirti sotto pressione non cambia la natura dell’accordo agli occhi dell’INPS: se firmi una risoluzione consensuale fuori dai casi previsti, la NASpI resta a rischio.

La domanda da fare, a un sindacato o a un avvocato, è se si tratta davvero di un’uscita concordata o se il datore ha già intenzione di licenziare. La risposta cambia le strade disponibili, compresa quella di un licenziamento che poi puoi eventualmente contestare (vedi la guida sul licenziamento illegittimo). Non si può dire in astratto quale sia la migliore: dipende dal tuo caso.

Cosa fare, passo per passo

  1. Chiedi la proposta per iscritto, con il testo dell’accordo e un prospetto delle somme.
  2. Non rispondere subito. Una frase come “ti faccio sapere entro qualche giorno” non è un rifiuto.
  3. Verifica se rientri in un caso in cui la NASpI spetta, con un sindacato, un patronato o un avvocato.
  4. Fatti calcolare l’importo netto dell’incentivo da un CAF o da un commercialista: un incentivo ha un trattamento fiscale specifico, che può cambiare nel tempo.
  5. Confronta le cifre: incentivo, somme che ti spettano comunque, NASpI che perderesti.
  6. Se decidi di trattare, chiedi anche dove si firma e che l’accordo sia scritto in modo chiaro. Spesso le condizioni si possono negoziare, ma non c’è una regola valida per tutti.

A chi rivolgerti

  • Un sindacato: per leggere l’accordo con te e, se serve, assisterti in una conciliazione.
  • Un avvocato giuslavorista: per accordi con somme importanti o clausole complesse. Leggi come scegliere l’avvocato.
  • Un patronato: per verificare i requisiti della NASpI e presentare la domanda.
  • Un CAF o un commercialista: per il calcolo del netto dell’incentivo.

Domande frequenti

Se firmo una risoluzione consensuale ho diritto alla NASpI?
Di regola no. La NASpI spetta solo nei casi previsti, tra cui la risoluzione raggiunta nella procedura dell’art. 7 della legge 604/1966 e quella conseguente al rifiuto di un trasferimento molto lontano.

Se firmo in sede sindacale, la NASpI spetta?
Non automaticamente. La sede protetta riguarda la validità dell’accordo, non il diritto alla NASpI, che dipende dal tipo di accordo.

Un accordo firmato in azienda su carta è valido?
Come risoluzione del rapporto, di regola no: serve la procedura telematica oppure una sede protetta (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Ma può contenere impegni e rinunce che ti vincolano: non va firmato sul momento.

Posso ripensarci dopo aver firmato?
Nella procedura telematica hai sette giorni dalla trasmissione per revocare. Per le conciliazioni in sede protetta valgono regole diverse e l’accordo è difficile da contestare: per questo conviene capire tutto prima.

L’incentivo all’esodo è tassato?
Di norma è una somma legata alla cessazione del rapporto di lavoro e ha un trattamento fiscale specifico, che può cambiare nel tempo. Prima di accettare, fai calcolare il netto da un CAF o da un commercialista.

Questa guida ha finalità informative e non sostituisce la consulenza di un sindacato, di un patronato o di un avvocato. Prima di firmare un accordo per lasciare l’azienda, fai leggere il testo a chi può valutarlo.

Le fonti

  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI): perdita involontaria dell’occupazione e casi di risoluzione consensuale che danno diritto alla prestazione
  • Legge 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, come modificato dalla L. 92/2012: procedura di conciliazione davanti all’Ispettorato
  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, art. 26: dimissioni e risoluzione consensuale in modalità telematica
  • Messaggio INPS n. 369/2018 e circolare INPS n. 98/2025: risoluzione consensuale dopo il rifiuto di un trasferimento oltre 50 km
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026: eccezioni tassative alla regola della perdita involontaria

Fonti verificate il 7 ottobre 2026. Il testo dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015 è stato controllato sulla versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Le indicazioni INPS e la sentenza della Cassazione sono riportate da fonti di settore, non dal testo originale: prima di decidere, verifica il caso con un patronato o con l’INPS.

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