Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la Legge 106/2025 — una norma attesa da anni che introduce per la prima volta in Italia diritti lavorativi specifici per chi affronta una malattia oncologica o una patologia cronica invalidante.
Prima di questa legge, un lavoratore con tumore poteva contare solo sui permessi della Legge 104 (se aveva il riconoscimento della disabilità grave) o sulla malattia ordinaria. Niente di specifico per chi stava facendo chemioterapia, radioterapia, dialisi o altre terapie intensive. La Legge 106 colma questo vuoto.
Chi ne beneficia
La legge si applica ai lavoratori dipendenti — sia del settore pubblico che privato — che si trovano in una di queste condizioni:
Condizione A — Patologia oncologica Qualsiasi diagnosi di tumore maligno, in qualsiasi fase del trattamento (intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, follow-up attivo).
Condizione B — Malattia invalidante cronica con invalidità ≥ 74% Chi ha una malattia cronica con riconoscimento di invalidità civile pari o superiore al 74%. Non serve necessariamente la Legge 104 — basta il verbale di invalidità.
Condizione C — Genitore di minorenne I genitori di figli minorenni con patologia oncologica o malattia cronica invalidante ≥ 74% hanno gli stessi diritti del lavoratore malato.
Non si applica a:
- Lavoratori autonomi e liberi professionisti (per loro esistono misure separate)
- Lavoratori con invalidità inferiore al 74% non oncologica
I nuovi diritti: cosa cambia concretamente
1. Le 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito
Il diritto più immediato: 10 ore all’anno di permesso retribuito per effettuare visite mediche, esami diagnostici, terapie e trattamenti (chemioterapia, radioterapia, dialisi, infusioni, ecc.).
Queste 10 ore si aggiungono ai permessi già esistenti — non li sostituiscono. Chi ha anche la Legge 104 può usare sia i 3 giorni mensili della 104 che le 10 ore della Legge 106, per cose diverse.
Come si usano: comunicando al datore di lavoro con un preavviso ragionevole (di norma qualche giorno, salvo urgenze) e allegando la documentazione medica della visita o terapia.
Retribuzione: piene — nessuna riduzione dello stipendio.
2. Smart working prioritario
I lavoratori che rientrano nella Legge 106 hanno diritto di priorità assoluta allo smart working se la mansione è compatibile con il lavoro da remoto. Il datore di lavoro può rifiutarlo solo con motivazione documentata e oggettiva.
Questo è particolarmente utile per chi fa chemioterapia o immunoterapia — i giorni successivi alle infusioni sono spesso i più difficili, e lavorare da casa può fare la differenza tra continuare a lavorare o doversi assentare.
3. Congedo straordinario fino a 24 mesi
Chi ha una patologia oncologica o una malattia cronica invalidante grave può richiedere un congedo retribuito fino a 24 mesi nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è coperto da contribuzione figurativa — non penalizza la pensione.
Durante il congedo si riceve un’indennità pari all’ultima retribuzione, fino al massimale INPS.
Differenza rispetto al congedo straordinario della Legge 104: quello della 104 spetta al familiare caregiver, non al malato stesso. Il congedo della Legge 106 spetta direttamente al lavoratore malato.
4. Divieto di licenziamento durante le cure
Il lavoratore non può essere licenziato durante il periodo di trattamento attivo — chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, o qualsiasi trattamento certificato dallo specialista oncologo.
Il divieto è assoluto — anche per giustificato motivo oggettivo. Fanno eccezione solo la cessazione dell’attività aziendale e il fallimento.
5. Flessibilità oraria per le terapie
Il lavoratore può richiedere una modifica temporanea dell’orario di lavoro per adattarlo al calendario delle terapie (es. spostamento dell’orario di ingresso il giorno dopo una chemioterapia). Il datore di lavoro è tenuto a valutare la richiesta e, se compatibile con le esigenze organizzative, a concederla.
Come si attiva: cosa fare in pratica
Per le 10 ore e lo smart working
Non serve fare domanda all’INPS. Il lavoratore comunica al proprio datore di lavoro:
- La diagnosi (in forma sintetica — non è richiesta la cartella clinica completa)
- La documentazione che attesta la condizione (certificato dell’oncologo o verbale di invalidità ≥ 74%)
- Le date delle visite o terapie per le quali si richiedono i permessi
Per il congedo straordinario
Serve la domanda all’INPS — online su inps.it o tramite patronato. Si allega la certificazione medica specialistica e si comunicano le date al datore di lavoro.
Si può cumulare con la Legge 104?
Sì. Le due leggi non si escludono — anzi, si integrano.
Un lavoratore con tumore e Legge 104 comma 3 può usare:
- I 3 giorni mensili della Legge 104 (per visite, terapie, riposo)
- Le 10 ore annue della Legge 106 (per visite ed esami specifici)
- Lo smart working prioritario di entrambe le leggi
- Il congedo biennale (dalla 104, per i familiari) + il congedo 24 mesi della 106 (per se stesso)
Le misure non si sovrappongono nello stesso giorno, ma sono pienamente complementari.
Domande frequenti
Ho un tumore alla mammella con invalidità al 60%. Rientro nella Legge 106? Sì — per la patologia oncologica non c’è una soglia di invalidità richiesta. Qualsiasi diagnosi oncologica dà accesso alla Legge 106. Il 74% di invalidità è richiesto solo per le malattie croniche non oncologiche.
I 10 ore extra si sommano ai 3 giorni mensili della Legge 104? Sì, si sommano. Sono permessi diversi, attivati da leggi diverse, per finalità leggermente diverse.
Posso essere licenziato mentre faccio la chemio? No — il divieto di licenziamento durante il trattamento attivo è esplicito nella Legge 106. Se ricevi una lettera di licenziamento mentre sei in terapia, rivolgiti immediatamente a un sindacato o a un avvocato del lavoro.
La Legge 106 vale anche per i dipendenti pubblici? Sì, si applica sia al settore privato che al settore pubblico.
Ho finito la chemioterapia da 6 mesi e sono in follow-up. Ho ancora i diritti della Legge 106? Dipende dalla fase. Se sei ancora in trattamento attivo (anche solo farmacologico) sì. Se sei in sola sorveglianza senza terapia, la situazione è meno chiara — verifica con il tuo oncologo quale documentazione può supportare la continuità dei diritti.
Riepilogo
| Diritto | Cosa prevede | Come si attiva |
|---|---|---|
| 10 ore permesso annue | Retribuite, per visite e terapie | Comunicazione al datore |
| Smart working | Priorità assoluta se compatibile | Comunicazione al datore |
| Congedo 24 mesi | Retribuito, contribuzione figurativa | Domanda INPS |
| Divieto licenziamento | Durante trattamento attivo | Automatico |
| Flessibilità oraria | Per adattarsi alle terapie | Richiesta al datore |
Fonti: Legge 106 del 31 luglio 2025 (G.U. n. 182 del 6 agosto 2025), Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2026, portale INPS. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.
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