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ISEE 2026: la guida definitiva al calcolo, ai nuclei atipici e alle franchigie legali

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Stai per fare l’ISEE e non sai da dove iniziare. Oppure l’hai già fatto, ma il numero che è uscito non ti torna, e sospetti che qualcosa nella tua situazione — i genitori separati, un figlio che studia fuori, un conto che durante l’anno ha avuto dei movimenti — non sia stato considerato nel modo giusto.

Questa guida spiega come funziona davvero il calcolo, cosa succede nei casi che le guide generiche saltano, e quali franchigie puoi usare legalmente per non pagare più del dovuto.

Come si calcola l’ISEE: la formula, passo per passo

L’ISEE nasce dalla somma di due indicatori, calcolati separatamente e poi divisi per lo stesso numero.

L’indicatore della situazione reddituale (ISR) si basa sul reddito complessivo ai fini IRPEF di tutti i componenti del nucleo, riferito al secondo anno precedente alla DSU (per l’ISEE 2026, i redditi del 2024). Si sommano i redditi di tutti i componenti, con alcune correzioni: si aggiungono i redditi esenti e le componenti reddituali non dichiarate ai fini IRPEF (come alcuni trattamenti assistenziali), si sottrae una quota per l’affitto pagato (fino a un tetto) e, per il reddito da lavoro dipendente, si sottrae il 20% fino a un massimo di 3.000 € — una correzione pensata per non penalizzare chi lavora rispetto a chi vive di rendita (art. 4 DPCM 159/2013).

L’indicatore della situazione patrimoniale (ISP) si basa sul patrimonio immobiliare e mobiliare del nucleo, ciascuno al netto delle proprie franchigie, e si somma la parte eccedente: il 20% di questa somma entra nel calcolo (art. 5 DPCM 159/2013).

L’ISE (indicatore della situazione economica) è dato da ISR + ISP. L’ISEE si ottiene dividendo l’ISE per la scala di equivalenza, un coefficiente che cresce con il numero di componenti del nucleo:

Componenti del nucleoCoefficiente
11,00
21,57
32,04
42,46
52,85
6 o più3,20 (+ 0,10 per ogni componente oltre il sesto)

A questo si aggiungono maggiorazioni: +0,35 per ogni figlio oltre il secondo, +0,2 se nel nucleo entrambi i genitori lavorano, +0,5 per ogni componente con disabilità media, con percentuali più alte per la disabilità grave e la non autosufficienza (Allegato 1, DPCM 159/2013).

In pratica: a parità di reddito e patrimonio, un nucleo più numeroso ha un ISEE più basso, perché la stessa ricchezza si divide su più persone.

Le franchigie patrimoniali: cosa non entra nel calcolo

Prima di sommare il patrimonio, la legge sottrae delle quote che non contano. Sono le franchigie, e conoscerle è il modo più semplice per capire perché il tuo ISEE è più alto o più basso di quanto ti aspettavi.

Patrimonio mobiliare (conti, titoli, libretti)

Franchigia di 6.000 € per un nucleo di una persona, che sale di 2.000 € per ogni componente aggiuntivo, fino a un tetto di 10.000 € (art. 5 comma 4, DPCM 159/2013).

Per conti correnti e depositi, la legge non guarda solo il saldo di fine anno: prende il valore più alto tra il saldo al 31 dicembre e la giacenza media annua. Un conto che a fine anno è vuoto perché hai pagato tutto, ma che durante l’anno ha avuto una giacenza media di 5.000 €, viene valutato su quei 5.000 €, non su zero. Svuotare il conto a dicembre non abbassa l’ISEE.

Attenzione alla data: il patrimonio considerato è quello del secondo anno precedente alla DSU. Per l’ISEE 2026, si guarda il 31 dicembre 2024, non il 2025.

Patrimonio immobiliare: due franchigie diverse per la prima casa

Per l’ISEE ordinario, la franchigia sulla prima casa è di 52.500 € sul valore ai fini IMU.

Dal 2026 esiste un ISEE specifico, più favorevole, valido solo per cinque prestazioni — Assegno Unico, Assegno di Inclusione, Supporto per la Formazione e il Lavoro, Bonus Nido e Bonus Nuovi Nati — dove la franchigia sulla prima casa sale a 91.500 €, fino a 120.000 € nei capoluoghi di città metropolitana, con 2.500 € in più per ogni figlio convivente dal secondo in poi (art. 1 comma 208, L. 199/2025; Messaggio INPS n. 102/2026).

Questo significa che chi possiede la prima casa può avere due ISEE diversi: uno ordinario (franchigia 52.500 €), uno più basso per le cinque prestazioni elencate (franchigia 91.500-120.000 €). Non si sceglie: il sistema applica quello corretto in base alla prestazione richiesta.

I casi particolari che le guide generiche non spiegano

Genitori non coniugati e non conviventi

È uno dei punti più fraintesi dell’intero sistema ISEE, e le regole sono diverse a seconda che tu stia facendo l’ISEE ordinario o l’ISEE minorenni.

Per l’ISEE ordinario: se i genitori non sono né sposati né conviventi, fanno parte di nuclei familiari distinti. Il figlio minorenne entra nel nucleo del genitore con cui vive abitualmente.

Per le prestazioni agevolate rivolte specificamente ai minorenni (il cosiddetto “ISEE minorenni”), la regola cambia: il genitore non convivente, se ha riconosciuto il figlio, entra comunque a far parte del nucleo del figlio — con la sua situazione reddituale e patrimoniale che si somma a quella del genitore convivente, sotto forma di componente aggiuntiva (art. 7 DPCM 159/2013).

Esistono eccezioni a questa regola, che escludono il genitore non convivente dal nucleo del figlio. Le più rilevanti:

  • il genitore non convivente ha formato un nuovo nucleo familiare;
  • esiste un provvedimento dell’autorità giudiziaria che regola il versamento di un assegno di mantenimento per il figlio;
  • è stata pronunciata una decadenza dalla potestà genitoriale, o sono stati emessi provvedimenti di allontanamento del figlio dalla residenza familiare.

La condizione più accessibile, nella pratica, è quella del provvedimento giudiziario sull’assegno di mantenimento: senza di esso, il genitore non convivente resta nel calcolo dell’ISEE minorenni anche se la coppia non è mai stata insieme.

Figli maggiorenni: dentro o fuori dal nucleo?

La regola di base è che il nucleo ISEE coincide con la famiglia anagrafica (lo stato di famiglia) alla data della DSU. Ma c’è un’eccezione importante:

  • un figlio maggiorenne non convivente, non coniugato, senza figli propri, che risulta a carico fiscale dei genitori, viene aggregato al loro nucleo ISEE anche se vive altrove — tipicamente lo studente universitario fuori sede;
  • se invece il figlio maggiorenne convive con i genitori, fa parte del nucleo indipendentemente dal fatto che sia o meno a loro carico fiscalmente;
  • un figlio maggiorenne che vive da solo e non è a carico fiscale di nessuno è un nucleo a sé.

Questo significa che lo stesso figlio, a seconda della sua situazione fiscale, può far salire o meno l’ISEE dei genitori: se è a carico, il suo reddito (di solito basso o nullo) entra nel calcolo insieme al loro, spesso abbassando l’ISEE pro capite; se non è a carico e vive altrove, resta fuori del tutto.

ISEE corrente: quando il reddito è cambiato

L’ISEE ordinario fotografa una situazione di due anni prima. Se hai perso il lavoro, se il tuo reddito è calato in modo significativo, o se c’è stata una variazione patrimoniale importante, l’ISEE ordinario può risultare molto più alto della tua situazione reale.

In questi casi esiste l’ISEE corrente, che sostituisce i redditi dell’anno di riferimento con quelli degli ultimi dodici mesi (o, per chi ha perso completamente il reddito da lavoro, degli ultimi due mesi). Si può richiedere quando c’è stata una variazione della situazione lavorativa di almeno un componente del nucleo e il nuovo reddito totale del nucleo è diminuito di oltre il 25% rispetto a quello su cui si basa l’ISEE ordinario, o quando c’è stata una variazione del patrimonio mobiliare di oltre il 20%.

È una procedura separata rispetto alla DSU ordinaria, con validità più breve (sei mesi, non un anno), e va rinnovata se la condizione che l’ha generata persiste.

Come non commettere omissioni formali

La DSU è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: ha valore legale, e dichiarare il falso espone a responsabilità, oltre che alla decadenza dal beneficio ottenuto. Gli errori più comuni non sono tentativi di frode, ma omissioni per disattenzione:

  • conti cointestati dimenticati: vanno dichiarati per la propria quota (50% se cointestato a due persone, 33,3% a tre), anche se operativamente li gestisce un altro componente della famiglia;
  • bonifici regolari da un familiare (tipico il caso di un figlio che lavora all’estero e manda soldi a un genitore): non sono reddito, ma se restano sul conto diventano patrimonio e concorrono alla giacenza media;
  • immobili ereditati non ancora voltura​ti: vanno dichiarati comunque, in base alla quota di proprietà che risulta dall’atto di successione, anche prima della trascrizione catastale;
  • indennità e trattamenti assistenziali esenti IRPEF (come alcune componenti di invalidità): l’esenzione fiscale non significa esenzione ISEE — l’indicatore ha un perimetro più ampio del reddito imponibile.

Se ti accorgi di un errore dopo l’invio, la DSU si può correggere con una DSU sostitutiva: è gratuita e sostituisce integralmente quella precedente.

Simulazione: come cambia l’ISEE in pratica

Prendiamo una famiglia di quattro persone (due genitori, due figli minorenni), reddito complessivo dei genitori 28.000 € l’anno, prima casa di proprietà con rendita catastale rivalutata a 60.000 €, un conto corrente con saldo e giacenza media attorno ai 4.000 €.

  • ISR: 28.000 € (nessuna detrazione significativa in questo esempio)
  • Patrimonio immobiliare: 60.000 € − 52.500 € di franchigia (ISEE ordinario) = 7.500 € netti
  • Patrimonio mobiliare: 4.000 € − franchigia di 6.000 € (nucleo di 4, ma sotto il tetto di 10.000 €: la franchigia effettiva per 4 componenti è 6.000 + 2.000×3 = 12.000 €, oltre il tetto di 10.000, quindi si applicano 10.000 €) = 0 € netti
  • ISP: (7.500 + 0) × 20% = 1.500 €
  • ISE: 28.000 + 1.500 = 29.500 €
  • Scala di equivalenza: nucleo di 4 = 2,46
  • ISEE ordinario: 29.500 ÷ 2,46 ≈ 11.992 €

Se questa stessa famiglia richiede l’Assegno Unico, si applica la franchigia prima casa maggiorata (91.500 €, non 52.500 €): il patrimonio immobiliare netto diventa zero, l’ISP scende a zero, e l’ISEE per l’Assegno Unico scende a circa 11.382 € (28.000 ÷ 2,46). Una differenza di circa 600 € solo per effetto della franchigia specifica.

Dove si presenta la DSU

Gratuitamente al CAF o al patronato, oppure online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS tramite la DSU precompilata, che recupera in automatico molti dati da Agenzia delle Entrate, Catasto e INPS, lasciando da integrare solo le informazioni che l’amministrazione non possiede già.

Domande frequenti

L’ISEE del 2026 su quale anno di reddito si basa?
Sul secondo anno precedente: per l’ISEE richiesto nel 2026, redditi e patrimonio del 2024.

Posso avere ISEE diversi per prestazioni diverse nello stesso anno?
Sì. L’ISEE ordinario e l’ISEE specifico per le cinque prestazioni di inclusione (franchigia prima casa maggiorata) convivono: il sistema applica quello corretto in base a cosa stai richiedendo.

Quanto dura la validità dell’ISEE?
Fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato presentato, salvo variazioni che obblighino all’aggiornamento o alla sostituzione.

Devo rifare l’ISEE ogni anno anche se la mia situazione non cambia?
Sì: l’attestazione scade il 31 dicembre, indipendentemente da eventuali variazioni.

Le fonti

  • DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 — Regolamento ISEE: art. 3 (nucleo familiare), art. 4 (reddito), art. 5 (patrimonio), art. 7 (ISEE minorenni), Allegato 1 (scala di equivalenza)
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio 2026), art. 1 comma 208 — franchigia prima casa maggiorata per le prestazioni di inclusione
  • Messaggio INPS n. 102 del 12 gennaio 2026 — ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione
  • Istruzioni ministeriali per la compilazione della DSU, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per approfondire le misure a cui l’ISEE dà accesso, leggi la guida all’Assegno di Inclusione, al calcolatore Assegno Unico, o calcola subito la tua fascia con il calcolatore ISEE.

Fonti verificate il 29 settembre 2026. Soglie e franchigie sono soggette a revisione annuale: se stai leggendo questo articolo molto dopo questa data, verifica eventuali aggiornamenti.

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Le guide su questo sito sono gratuite e aggiornate, ma non sostituiscono una consulenza personale. Per pensioni, invalidità e bonus rivolgiti gratuitamente a un patronato o a un CAF nella tua città.

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