Ogni anno, a settembre, migliaia di famiglie si trovano davanti allo stesso problema: le ore di sostegno assegnate al proprio figlio disabile non bastano. Oppure il docente di sostegno cambia per la quarta volta in quattro anni. Oppure il PEI viene compilato senza che la famiglia venga davvero coinvolta.
Queste non sono situazioni normali da accettare in silenzio. Sono situazioni dove esistono diritti precisi e strumenti per farli valere.
Il quadro normativo: cosa dice la legge
Il sistema dell’inclusione scolastica in Italia si basa su:
- Legge 104/1992 — il pilastro fondamentale, che sancisce il diritto all’integrazione scolastica per gli studenti con disabilità
- D.Lgs. 66/2017 — la riforma dell’inclusione scolastica, aggiornato dal D.Lgs. 96/2019
- Sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010 — stabilisce che il diritto all’inclusione degli alunni con disabilità grave è prioritario rispetto alle esigenze di bilancio. La carenza di organico non può giustificare la riduzione delle ore di sostegno.
- Ordinanza Ministeriale n. 27/2026 — introduce le nuove regole per la conferma del docente di sostegno per l’a.s. 2026/2027
Il PEI: cos’è e chi lo firma
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento centrale del percorso scolastico di ogni studente con disabilità. Contiene:
- Gli obiettivi educativi e didattici dell’anno
- Le modalità di verifica e valutazione
- Il numero di ore di sostegno proposte
- Le risorse aggiuntive necessarie (assistente educativo, ausili tecnologici, ecc.)
- Gli interventi di assistenza igienica e di base
Il PEI viene elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione), che è composto da:
- Genitori (o tutori) dell’alunno
- Docenti del consiglio di classe (incluso il docente di sostegno)
- Rappresentanti dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare dell’ASL
- Eventuali esperti proposti dalla famiglia (se autorizzati dal dirigente)
- L’alunno stesso — “nella massima misura possibile” (D.Lgs. 96/2019)
Il PEI deve essere firmato da tutti i componenti del GLO, inclusi i genitori.
I genitori non sono spettatori — sono protagonisti del processo. Possono proporre modifiche, chiedere la revisione del documento, e rifiutarsi di firmare un PEI che ritengono inadeguato.
Quante ore di sostegno spettano
Le ore di sostegno non sono fisse per legge — dipendono dalla gravità della disabilità e dai bisogni individuali del bambino, come definiti nel PEI dal GLO.
I parametri di riferimento sono:
Disabilità non grave (Legge 104, art. 3, comma 1): Rapporto indicativo di 1 docente ogni 4 alunni → circa 4,5 ore settimanali come riferimento minimo
Disabilità grave (Legge 104, art. 3, comma 3): Rapporto indicativo di 1:1 → normalmente 18 ore settimanali (o più, in deroga)
La “deroga”: per i casi di disabilità grave con bisogni particolarmente intensi, è possibile richiedere più di 18 ore settimanali, fino alla copertura totale dell’orario scolastico. Questa possibilità — la cosiddetta “deroga” — è stata garantita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 e non può essere negata adducendo carenza di organico.
Come si ottiene l’insegnante di sostegno
La procedura parte molto prima di settembre:
Passo 1 — Certificazione di disabilità Per avere diritto al docente di sostegno serve il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104 (non basta l’invalidità civile). La certificazione viene rilasciata dall’ASL (Unità di Valutazione Multidisciplinare) dopo la presentazione del Profilo di Funzionamento.
Passo 2 — Profilo di Funzionamento Redatto dalla Neuropsichiatria Infantile dell’ASL in collaborazione con la famiglia e la scuola. Descrive le risorse e le difficoltà del bambino secondo la classificazione ICF.
Passo 3 — PEI La scuola, insieme alla famiglia e all’ASL, elabora il PEI che include la proposta di ore di sostegno.
Passo 4 — Richiesta ore all’USR Il Dirigente Scolastico trasmette la richiesta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR), che assegna i docenti disponibili.
La conferma del docente di sostegno: novità 2026
Uno dei problemi più sentiti dalle famiglie è la continuità del docente di sostegno. Cambiare ogni anno crea discontinuità che può danneggiare il percorso educativo.
Dal 2025 esiste una procedura per chiedere la conferma dello stesso docente per l’anno successivo, confermata e aggiornata dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 per l’a.s. 2026/2027.
Come si chiede:
- I genitori presentano istanza scritta al Dirigente Scolastico entro le date indicate dalla scuola (generalmente entro maggio-giugno)
- Il Dirigente avalla la richiesta e la trasmette all’UST (Ufficio Scolastico Territoriale)
- Il docente esprime la volontà di essere confermato
- L’UST verifica la disponibilità del posto e conferma con precedenza assoluta
La conferma si applica ai docenti con supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto — non ai docenti di ruolo (che hanno già continuità garantita).
Cosa fare se le ore assegnate non bastano
Se a settembre le ore di sostegno sono inferiori a quelle previste nel PEI, la famiglia ha diverse strade:
Passo 1 — Richiesta scritta alla scuola Invia una lettera raccomandata o PEC al Dirigente Scolastico chiedendo spiegazioni formali sulla discrepanza tra le ore del PEI e quelle assegnate, e richiedendo l’attivazione delle ore mancanti.
Passo 2 — Accesso agli atti Hai diritto di accedere a tutti i documenti relativi al PEI, alle richieste inviate all’USR e alle risposte ricevute. Fai domanda formale di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.
Passo 3 — Segnalazione all’USR Se la scuola non risponde adeguatamente, scrivi direttamente all’Ufficio Scolastico Regionale competente segnalando la situazione e citando la sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale.
Passo 4 — Ricorso urgente Se le ore non vengono integrate e l’anno scolastico è già iniziato, puoi presentare ricorso urgente al TAR (per atti amministrativi) o al Giudice Ordinario (per violazione del diritto allo studio come diritto soggettivo). I tempi in questo caso sono critici — settembre e ottobre sono i mesi decisivi.
La sentenza Corte Costituzionale n. 80/2010 è la tua arma principale. Stabilisce chiaramente che la carenza di organico non può giustificare la riduzione delle ore di un alunno con disabilità grave. Citarla esplicitamente nelle comunicazioni alla scuola e all’USR spesso risolve la situazione senza arrivare al ricorso.
Assistente educativo: chi è e quando spetta
Diverso dal docente di sostegno, l’assistente educativo (o educatore professionale) è una figura che fornisce supporto all’autonomia personale e alla comunicazione. È gestito dal Comune (non dal Ministero dell’Istruzione) e spetta agli studenti con disabilità che necessitano di supporto nelle attività pratiche che vanno oltre il supporto didattico.
La richiesta si presenta al Comune di residenza, che valuta il bisogno e attiva il servizio in base alle risorse disponibili.
BES e DSA: non è lo stesso
Importante chiarimento: gli studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali) o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) hanno diritto a un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ma non all’insegnante di sostegno. Il sostegno spetta solo agli studenti certificati “in situazione di handicap” ai sensi della Legge 104.
Domande frequenti
Mio figlio ha il comma 1 della Legge 104. Ha diritto al sostegno? Sì, ma con meno ore rispetto al comma 3. Il numero di ore viene definito nel PEI dal GLO sulla base dei bisogni individuali.
Il docente di sostegno può essere allontanato dall’aula lasciando mio figlio solo? No. Il docente di sostegno è contitolare della classe e non può essere sistematicamente allontanato per coprire altre classi. Segnala per iscritto al Dirigente se succede regolarmente.
Posso proporre un esperto esterno (psicologo, logopedista) al GLO? Sì — la normativa lo prevede, ma richiede l’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Fai la richiesta per iscritto prima della riunione del GLO.
La scuola può ridurre le ore di sostegno a metà anno? Solo se il GLO approva una revisione del PEI. Senza una nuova riunione del GLO con il consenso della famiglia, le ore non possono essere ridotte unilateralmente.
Fonti: Legge 104/1992, D.Lgs. 66/2017, D.Lgs. 96/2019, Corte Costituzionale sentenza n. 80/2010, Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, DM n. 32/2025. Ultimo aggiornamento: maggio 2026.
Lascia un commento