La Legge 68/1999 sul collocamento mirato obbliga le aziende con più di 15 dipendenti a riservare una percentuale di posti alle persone con disabilità. Ma quando il lavoratore disabile arriva tramite agenzia di somministrazione, la domanda fondamentale è: il disabile somministrato conta nella quota dell’azienda utilizzatrice o in quella dell’agenzia? La risposta ha conseguenze importanti per il lavoratore disabile che vuole accedere al mercato del lavoro e per le aziende che vogliono coprire la quota.
La quota obbligatoria della L.68/99: i numeri
La L. 68/1999 prevede le seguenti quote obbligatorie di assunzione di persone con disabilità: aziende da 15 a 35 dipendenti: 1 persona disabile; aziende da 36 a 50 dipendenti: 2 persone disabili; aziende con più di 50 dipendenti: 7% dell’organico. Le aziende che non rispettano la quota sono soggette a sanzioni pecuniarie.
Il disabile somministrato conta nella quota dell’utilizzatore?
La risposta è sì, ma con condizioni. Il D.Lgs. 81/2015 (art. 34) prevede che i lavoratori somministrati vengano computati nell’organico dell’utilizzatore ai fini della L. 68/1999 solo se la missione dura più di 12 mesi. Sotto i 12 mesi di missione continuativa, il lavoratore disabile somministrato è computato nell’organico dell’agenzia somministratrice — non dell’utilizzatore.
Questa regola crea una situazione paradossale: un’azienda che usa sistematicamente lavoratori disabili in somministrazione con missioni sotto i 12 mesi non copre la propria quota obbligatoria — anche se nei fatti occupa persone disabili in modo continuativo.
L’obbligo delle agenzie somministratrici
Le agenzie di somministrazione, in quanto datori di lavoro formali, hanno anch’esse obblighi ai sensi della L. 68/1999. Le agenzie con più di 15 dipendenti devono rispettare le quote obbligatorie nel proprio organico. I lavoratori disabili in somministrazione con missioni sotto i 12 mesi contano nell’organico dell’agenzia — e le agenzie usano spesso questi lavoratori per coprire la propria quota.
Il collocamento mirato tramite somministrazione: la convenzione con il CPI
Le aziende che non riescono a coprire la quota obbligatoria attraverso assunzioni dirette possono stipulare convenzioni con il Centro per l’Impiego (CPI) per programmare le assunzioni nel tempo. Una di queste modalità è la stipula di contratti di somministrazione con agenzie specializzate nel collocamento mirato dei disabili.
Per il lavoratore disabile iscritto nelle liste del collocamento mirato, la somministrazione può essere uno strumento per accedere al mercato del lavoro — anche prima di trovare una posizione stabile diretta. Le agenzie specializzate nel collocamento mirato conoscono le normative e possono guidare il processo.
Come iscriversi al collocamento mirato
Per accedere al collocamento mirato ai sensi della L. 68/1999 serve: avere una disabilità certificata con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (o altre categorie protette previste dalla legge), essere disoccupati o in cerca di prima occupazione, iscriversi nell’elenco del collocamento mirato presso il Centro per l’Impiego del proprio Comune. Il CPI assegna una valutazione delle competenze e delle limitazioni funzionali (scheda professionale) che viene usata per abbinare il lavoratore alle posizioni disponibili.
Leggi anche: Permessi 104 in missione interinale — Dal lavoro interinale al collocamento mirato — Hub lavoratore disabile in somministrazione.
Fonti: L. 68/1999 (collocamento mirato); D.Lgs. 81/2015 art. 34 (computo somministrati nella quota L.68); D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act e collocamento mirato). Articolo informativo. Aggiornato giugno 2026.
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